03 maggio 2021

ODIO, LIBERTA' DI ESPRESSIONE E DIRITTI DI GRUPPO. Una riflessione sul DDL ZAN

 


Dal sito  http://www.leparoleelecose.it/?p=41499  riprendo questo articolo:


di Anonim*

 

Che importa chi parla?, rubrica anonima

 

Non sapevo che intervento avrei scritto finché non ho cominciato a lavorarci. Non sapevo esattamente quale fosse la mia posizione sul cosiddetto DDL Zan. Molto confuso il dibattito, anche in conseguenza dell’aspra contesa politica. Molte le questioni in gioco, non facili da districare.

Mi sembra di avere le idee più chiare ora.

Quello che segue è il racconto di come ci sono arrivata.

Qualche anno fa (l’esame in commissione parlamentare è cominciato nel 2018) il senatore Alessandro Zan (PD) presentava un disegno di legge (DDL Zan) inteso a modificare in senso estensivo la legge 205/1993, più nota come legge Mancino. La legge prende il nome del Senatore Nicola Mancino, allora Ministro dell’interno.

La legge Mancino converte in legge un DL dell’aprile dello stesso anno, “recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

 

Perché sia stato necessario un decreto di urgenza in materia di discriminazioni può essere utile saperlo. Nel preambolo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale se ne giustifica il ricorso in riferimento alla “straordinaria necessità … di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente … allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita”.

La straordinaria necessità era stata determinata da una serie di aggressioni ad opera di naziskin che si erano verificate soprattutto nel Nord d’Italia.

Anche se è nota come legge Mancino, il contributo maggiore alla sua estensione fu opera del deputato repubblicano Enrico Modigliani ed era giornalisticamente definita “legge sui naziskin” o anti-naziskin.

 

Il contributo di Mancino, tuttavia, non fu irrilevante. Il disegno di legge, infatti, era fermo in parlamento, soprattutto per l’opposizione della Lega allora Nord e del Movimento Sociale ancora esistente. Ma a seguito di quegli episodi violenti, il ministro Mancino (insieme a Claudio Martelli, ministro della Giustizia) ne propose la conversione in decreto, presumibilmente temendo che senza una corsia privilegiata il DDL non avrebbe mai visto la luce.

Allo stato attuale, la legge Mancino punisce con la reclusione fino a tre anni chi diffonde idee fondate sull’odio o sulla superiorità razziale, etnica o religiosa o discrimina per gli stessi motivi. Punisce, inoltre, chi istiga a commettere violenza (o “atti di provocazione alla violenza”) per motivi razziali, etnici o religiosi, e proibisce la formazione di qualunque organizzazione che abbia tra i suoi scopi l’incitamento alla violenza o alla discriminazione su base razziale, etnica o religiosa.

 

Questi tre elementi, diffusione delle idee, istigazione alla violenza e divieto di organizzarsi, corrispondenti ad altrettanti articoli, esauriscono la legge. La parte restante riguarda la somministrazione delle pene e la specificazione delle circostanze di reato.

Il disegno di legge Zan consta di una decina di articoli che integrano in vari punti la legge Mancino, soprattutto affiancando ai motivi di odio razziale, etnico o religioso, normati dalla legge, motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere, definiti nell’art. 1 del DDL, e alla disabilità. Interviene, inoltre, sull’apparato sanzionatorio della legge, modificandone un comma relativo alle circostanze aggravanti, e recepisce, integrandole, le modifiche che furono apportate alla Mancino nel 2006.

 

Ho separato il mio commento in due parti, la prima in cui esamino i reati di opinione e la seconda in cui tratto aggravanti dei reati normati dalla legge 205.

Anche se mi sembra sia stato poco notato nell’ampio dibattito che ha accompagnato il disegno di legge, è importante tener presente che una parte significativa di ciò che è in questione riguarda reati di opinione.

I reati di opinione sono un tipo di reato particolarmente problematico nelle liberal-democrazie, per l’ovvia ragione che entrano in conflitto con il principio fondamentale che protegge la libertà di espressione.

Naturalmente, le parole non sono necessariamente innocue, offendono e possono ferire. Molto si è dibattuto, sia in ambito femminista, sia in relazione al così detto politically correct, sul modo in cui le parole non sono “Only Words”, per citare. Ma la questione resta controversa e problematica.

 

Se io dico o scrivo che i ciccioni puzzano o mi fanno schifo, o che le donne sono puttane, i negri parassiti, fino all’iperbolica “preferirei essere negro, invece che frocio”, offendo un gruppo, una comunità, due se ho talento, ma nessuno in particolare. Se ogni persona di colore, ogni gay, ogni persona le cui forme esulano dai canoni standard ha ragione di sentirsi offesa, la situazione che si determina è diversa dal caso in cui qualcuno in una interazione diretta mi dà della ladra o mi offende in qualche altro modo. Non è lo stesso dare del ladro a qualcuno in una conversazione e dire che i politici sono tutti ladri.

Come nera o lesbica o donna può succedere di imbattermi in frasi, espressioni, commenti razzisti, sessisti o comunque offensivi, e posso esprimere la più severa condanna morale della persona o del gruppo che le esprime. Posso non vedere più quella persona, né tutti quelli che la frequentano. Posso non leggere quello che un gruppo scrive, posso bannarli, come credo si dica, o posso attivarmi per fare contro-informazione. Ma pretendere che non possano più dire quello che pensano a me sembra un passo ulteriore.

 

Non mi è d’aiuto, confesso, il fatto che sia stata la Lega ancora Nord a proporre, nel 2014, un referendum abrogativo della legge Mancino e a riprovarci, con il ministro Fontana, nel governo così detto giallo-verde. Ma temo non possa bastare che una questione sia sollevata da Salvini per dichiararla irrilevante.

I reati di opinione puniscono non solo quello che le persone dicono (o le idee e convinzioni che esprimono in libri, manifesti, materiale di propaganda) e non quello che fanno, ma quello che le persone dicono in manifestazioni pubbliche, in siti o attraverso manifesti o nella loro attività politica e non.

In Italia, come è noto, è proibita la propaganda fascista. Non si può scrivere su un sito o su un manifesto “Viva il Fascismo”, non si possono esporre busti di Mussolini o di Hitler.

 

L’esistenza di questo tipo di proibizioni è del tutto ovvia. L’esperienza della dittatura fascista, così come l’orrore del nazismo, bastano e avanzano a rendere conto della loro ragion d’essere.

Eppure, la proibizione delle idee resta problematica, anche quando le idee sono repellenti. Se proibiamo di esporre le svastiche, quanto ci metteremo a proibire l’espressione di credenze religiose di culti che non abbiamo in simpatia? E come ce la caveremo con i fondamentalisti che condannano le vignette su Allah?

Tutti ricordiamo l’attentato a Charlie Hebdo. Forse siamo fra quelli che hanno urlato “siamo tutti Charlie Hebdo”, o forse no. Alcuni di noi sono inclini a credere che sarebbe preferibile evitare comportamenti lesivi delle credenze religiose altrui. Ma saremmo disposti a proibire per legge vignette su Allah? Saremmo pronti a chiudere le pubblicazioni che non rispettano il divieto o a sottoporre a censura preventiva le riviste satiriche?

 

La consapevolezza della problematicità dei reati di opinione, del resto, era già presente nella legge Macino, rispetto alla precedente legge Scelba, e si rivela nelle limature apportate successivamente (legge 85/2006) con cui alla proibizione della diffusione delle idee si sostituisce la proibizione della propaganda. Diventa pienamente evidente nel DDL in esame.

Pur non intervenendo sull’art. 1 della legge attuale, che riguarda specificamente le opinioni, il DDL Zan introduce ex novo un articolo (art. 4) che delimita l’ambito di applicazione delle misure punitive. “Ai fini della presente legge”, si chiarisce, “non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio e alla violenza”, lasciando evidentemente al giudice stabilire che cosa debba mettersi in conto al pluralismo delle idee e che cosa sia espressione d’odio.

 

La legge, inoltre, punta a rendere più stringente, come denota la citazione appena riportata, il nesso fra l’espressione delle opinioni e l’istigazione alla violenza. E anche questo segnala l’attenzione alla libertà di espressione.

Oltre ad offendere, infatti, le parole possono produrre effetti catastrofici, istigando altri a rendere effettive le idee che si professano. Questo offre una giustificazione diversa della limitazione della libertà di espressione. In questo caso, non ci preoccupiamo di reati problematici come quelli relativi all’offesa di un gruppo, ma di violenza fisica, di percosse, fino agli attentati terroristici.

Tuttavia, il reato di istigazione stabilisce una relazione fra quello che qualcuno dice e quello che qualcun altro fa che a me pare difficile da sostenere. Il dibattito sui “cattivi maestri”, in Italia, c’è già stato.

 

Anche se le parole di un Imam possono contribuire a creare un clima ostile, è difficile dimostrare che uno specifico crimine ne dipenderà.

Tuttavia, è necessario tener distinto questo genere di considerazioni generali riguardo ai reati di opinione da considerazioni specifiche sul DDL Zan.

Si può discutere, infatti, sui reati di opinione. Si può discutere se esprimere idee e convinzioni razziste debba essere un reato. Ma non si può discutere se il nostro ordinamento debba considerare reati di odio quelli legati alla sessualità stante il fatto che si ammettono razza, etnia e religione nella fattispecie dei reati di odio. Cosa c’è di diverso fra convinzioni razziste e convinzioni sessiste?

 

Con la legge Mancino, il nostro ordinamento prevede già reati di opinione. In presenza di questa legge, è specioso sollevare questioni sulle modifiche proposte. Concessa la legge Mancino, al contrario, le modifiche di Zan sembrano null’altro che necessarie. A meno che qualcuno non mostri che esprimere convinzioni razziste o istigare all’odio di un gruppo religioso sia più grave che esprimere odio nei confronti dei gay o dei disabili non vedo in che modo si possa impedire l’estensione della legge Mancino nella direzione proposta da Zan.

Suona strano, da questo punto di vista, che nonostante il contrasto al DDL Zan nessuno degli oppositori abbia sollevato la questione, focalizzandosi esclusivamente sulla discriminazione sessuale. O forse non è strano. Discutere di libertà di espressione e della ratio delle sue eventuali limitazioni è elettoralmente meno utile che provare a convincere le persone, come fa Giorgia Meloni, che lo scopo della legge sia quello di manipolare le menti dei pargoletti instillando in loro inclinazioni gender fluid.

 

È tempo adesso di chiedersi quale sia la ratio di interventi come quello di Zan o della stessa legge Mancino. Qual è lo scopo di leggi che proteggono diritti di gruppo, giacché di questo si tratta? Qual è lo scopo di un diritto che non vuole proteggere me da un’aggressione, fisica o verbale, ma me in quanto membro di una specifica categoria?

Ovviamente, se qualcuno mi picchia, mi insulta (in una interazione), o persino mi uccide, commette un reato. Se viene identificato e arrestato verrà punito. Che importanza ha dire che mi ha picchiata o insultata in quanto sono donna o lesbica o nero o gay?

Nella legge Zan, come già era nella Mancino, si prevede (e anzi richiede) che le condanne vengano aggravate in ragione dei motivi che le hanno generate. Se mi insulti è grave, ma se mi insulti con un intento discriminatorio, in relazione al gruppo sociale a cui appartengo, è ancora più grave. Perché?

 

Perché dovremmo consentire che uccidere una persona gay perché è gay sia più grave che uccidere una persona gay perché è lei?

Naturalmente, nel diritto le ragioni per cui qualcuno fa qualcosa sono determinanti: ne va della qualificazione stessa dell’azione compiuta. Se cadendo faccio male a qualcuno non riceverò, è vero, un encomio. Ma se mi butto su qualcuno allo scopo di farlo cadere e procurargli un danno ne ottengo una denuncia. Nonostante il danno sia lo stesso, lo stato di cose prodotto sia lo stesso e persino i movimenti possano essere gli stessi, le due azioni, da un punto di vista giuridico, sono del tutto diverse. È importante, da un punto di vista giuridico, sapere perché qualcuno ha fatto qualcosa. Ma anche chiarito questo, resta da capire perché picchiare una persona perché la sua faccia non ci piace sia meno grave che picchiare una persona perché la sua faccia da gay (nera, lesbica, disabile) non ci piace.

 

Non sono un giurista. E quella che avanzo è una spiegazione che non ha alcuna pretesa giuridica. Ma io credo che una buona ragione per stabilire certe motivazioni come aggravanti è chiarire che non sono attenuanti. E che un’ottima ragione per chiarire che certe motivazioni non sono attenuanti è che si teme (e persino presume) che il rischio che siano considerate tali è concreto.

Ci sono due reazioni che tipicamente i gesti di violenza, dall’insulto, alle botte e oltre, suscitano. A volte, due reazioni presenti in noi stessi, come se, in ciascuno di noi, ci fosse un sé sociologico e un sé più kantiano e moralista.

 

Immaginiamo un gruppo di ragazzi che incrocia due coetanei. I due si abbracciano, camminano mano nella mano, forse si scambiano un bacio. Ma non sono un maschio e una femmina. Sono due maschi o due femmine. E perciò li aggrediscono. Verbalmente, in qualche caso. O fisicamente.  Brutalmente anche, come è successo a Pescara pochi mesi fa, quando un gruppo di minorenni ha pestato una coppia di ragazzi, mandandone uno in ospedale con la mascella fratturata. Perché?

Perché dei tipi picchiano una persona che non hanno mai visto in vita loro, verso cui non hanno nessun motivo di risentimento personale, rischiando, come è successo, di finire in galera?

 

L’io sociologico – per me il più veloce, in questo tipo di circostanze – prende subito il sopravvento.

Comportamenti di questo genere sono compulsivi. Queste persone non sono realmente mosse da odio. Non hanno opinioni ragionate, di cui le loro azioni debbano essere considerate espressione. Questo è il caso della condanna dell’omosessualità fatta, per esempio, da un gruppo o da un’autorità religiosa.

Quando una religione, come succede per il cattolicesimo, ha una concezione della sessualità funzionale alla riproduzione ed esclusivamente a questo, condannerà (verbalmente, ovviamente) le relazioni omosessuali, come conseguenza di una complessa, articolata, meditata, visione di quello che è legittimo e di quello che non lo è.

 

Ma la maggior parte dei comportamenti omofobi, razzisti, sessisti non sono niente di questo genere. Alla loro base, vi è ignoranza, frustrazione. Senso di minaccia, a volte.

Non mi stupirebbe affatto, negli ambienti politici è successo più di una volta, che una particolare agitazione davanti all’omosessualità esibita nasconda un qualche tipo di timore o angoscia: oddio, e se anch’io… Lo dico sul serio.

Con questo tipo di osservazioni, il sé sociologico punta il dito sulle condizioni più che sulle persone. E sul fallimento politico, sociale, amministrativo che le ha prodotte. In una società migliore, che avesse impedito i ghetti che si sono creati a seguito delle migrazioni, avesse fatto politiche d’integrazione, centri sociali, migliori trasporti, politiche abitative, non avremmo in giro tanti razzisti.

 

Se avessimo scuole migliori, se le persone fossero più istruite, l’omofobia non sarebbe un problema. Leggere come aggravante quella che è manifestamente l’espressione di ignoranza o fragilità sociale significa punire le persone sbagliate e punirle due volte. Pagano già il fatto di essere socialmente esclusi.

Il sé sociologico ha la mania della terza persona. Spiega il comportamento, e specialmente comportamenti sessisti, razzisti, omofobi, prevalentemente in termini di cause sociali.

Ma le persone hanno la mania della prima persona.

 

Concesse, come sarei incline a fare, le considerazioni sociologiche appena viste, tutti noi abbiamo un resoconto di noi stessi. Diamo spiegazioni di quello che facciamo, razionalizziamo le nostre paure e frustrazioni, e costruiamo narrative più o meno attendibili di quello crediamo.

Se ho il terrore di essere gay o anche soltanto di non essere sufficientemente macho, facilmente non è questo che mi racconterò. Dirò, invece, che i gay mi fanno schifo, che li picchio io gay!

Guarda quanto poco omosessuale posso essere che appena vedo un gay gli tiro botte.

 

Se ho il terrore che il mio status di proletario bianco sia minacciato dai nuovi immigrati non penserò questo. Penserò che questi neri schifosi devono tornare a casa loro.

Una persona che picchia un nero o un gay o una donna, per qualunque vera ragione lo faccia, crederà di averlo fatto, dirà di averlo fatto, precisamente perché era gay, o perché era nero. E se dovesse essere giudicata all’interno della sua cerchia ragionevolmente troverebbe assenso.

L’aspettativa di questo assenso, anzi, è spesso una motivazione potente di questo tipo di azioni.

 

In momenti di passaggio particolarmente complessi, come è il caso delle migrazioni o del profondo sommovimento dell’identità sessuale prodotto, mi sia concesso, dal femminismo, la cerchia di persone che potrebbero considerare scusanti quelle motivazioni può anche essere piuttosto ampia.

Lo scopo di leggi che insistono sulla natura aggravante di questo tipo di motivazione è quello di segnalare che certe motivazioni – precisamente quelle che si teme e presume possano essere viste come scusanti da settori più o meno ampi della società – non scusano. Lungi dall’attenuare il reato, lo aggravano.

È legittimo fare questo servendosi dello strumento sanzionatorio?

Nella legge Zan c’è, a me sembra, il riconoscimento della natura ambigua di questo tipo di reati. E, in verità, era anche già presente, seppure in misura minore, nella legge Mancino.

 

Accanto all’apparato sanzionatorio, che già include misure alternative alla carcerazione specialmente orientate all’educazione, il testo prevede la predisposizione di misure di contrasto che coinvolgano la scuola, centri per l’educazione sessuale e così via, riconoscendo, mi pare, che non è (soltanto) punendo che si può educare.

E così sono giunta alla mia conclusione.

La legge Zan regola reati di opinione che non sono né più facili né più difficili da accertare di quelli che la legge Mancino regola già. I reati di opinione sono reati difficili e delicati, ma semmai è di questo che si dovrebbe parlare.

La legge Zan, inoltre, estende alla sfera della sessualità il riconoscimento di diritti di gruppo già previsti dalla legge Mancino per razza, etnia e religione. Anche i diritti di gruppo rappresentano una questione giuridicamente complessa. Quando il nostro dibattito pubblico riuscirà a prendere sul serio la trasformazione multiculturale della nostra società ci accorgeremo di quanto lo siano.

 

Entrambe le questioni, reati di opinione e diritti di gruppo, sono complesse di per sé. La questione sessuale non aggiunge e non toglie niente. E questo spiega perché, infine, mi dichiaro favorevole alla legge Zan. In spregio all’ossessione sulla questione sessuale, l’ultimo dei problemi in questo disegno di legge.



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