11 settembre 2021

11 settembre 2001: passaggio di stato

 



Riprendo dal sito LEPAROLE LE COSE questo articolo 

di Mariano Croce e Andrea Salvatore

 

La solidificazione è quel passaggio di stato mediante cui l’acqua passa dal liquido al solido quando un progressivo raffreddamento sopisce quasi del tutto l’agitazione termica delle molecole e rende elevatissime le forze di coesione. E non c’è metafora più appropriata per significare quel passaggio di stato che, secondo accreditatissimi profeti nostrani, ha visto nell’11 settembre 2001 il compimento di quella metamorfosi epocale che va sotto il nome di stato di eccezione. A mo’ di preliminare per un discorso che sarà volto per intero a prendere le distanze da una diagnosi tanto infausta, occorre rimarcare una distinzione che le maglie larghe del discorso pubblico si lascia spesso sfuggire, vale a dire quella tra stato di emergenza e stato di eccezione. Il primo è una condizione in cui eventi imprevedibili e dunque imprevisti comportano l’alterazione delle modalità di governo di uno Stato, al punto tale da dover introdurre, per un periodo di tempo determinato, alcune restrizioni nello spettro dei diritti e delle libertà che lo Stato di diritto assicura ai suoi cittadini. Un’intera genia di filosofi politici, da Machiavelli a Rousseau (con le immancabili differenze), ha celebrato le virtù di un tale modo di governo dell’inatteso. Una extrema ratio che si giustifica in nome del valore supremo della salute pubblica e che cessa i suoi effetti non appena l’emergenza viene meno. Lo stato di eccezione è qualcosa di assai diverso, come diverse sono le sue divinità ctonie, tra cui figura, senza mai far difetto, il pluriconvocato e quasi-pregiudicato Carl Schmitt. Se lo stato di emergenza conta sulla rassicurante clausola della transitorietà, lo stato di eccezione è assai più infingardo e temibile: si maschera da stato di emergenza, ma non lo è affatto. Allo stato di eccezione non interessa davvero rispondere all’emergenza, prendere misure rapide per domare l’inatteso e dileguarsi docile e accomodante una volta ripristinata la tranquillità dell’ordinario. Si ammanta sì di una simile retorica, ma persegue tutt’altro obiettivo. Lo stato di eccezione è un opaco meccanismo di governo che combina normopoiesi e ingegneria politica: il suo unico fine è creare una nuova normalità mediante l’introduzione di tecniche di governo che all’inizio vengono presentate come temporanee ma via via s’insinuano nelle abitudini quotidiane, nella percezione e nella cultura politica di una popolazione sino a diventare ordinarie[1]. Lo stato di eccezione non vuol ripristinare nulla. Vuole piuttosto creare: una tecnica massimamente infida e tacitamente autoritaria con cui il Governo liberal-democratico tradisce la propria natura e si assicura obbedienza durevole mediante la riscrittura ex novo dei modi in cui un’intera popolazione organizza la vita comunitaria e dà forma alle istituzioni politiche.

 

A Schmitt si fa dire (non senza più di qualche forzatura esegetica e taglia-e-cuci ermeneutico che non val la pena qui evidenziare[2]) che lo stato di eccezione coglie la natura più profonda della sovranità moderna. In riferimento all’infelice saggio Teologia politica (1922)[3], il cui portato teorico Schmitt stesso ebbe modo di ridimensionare qualche anno più tardi[4], il giurista di Plettenberg avanza una tesi che di bocca in bocca ha fatto transito su così tante bocche che le sue dimensioni, in origine minute, si sono alfine ingigantite in quelle di un novello Leviatano. La tesi attribuita a Teologia politica è che la politica moderna è irrazionale, infondata, infondabile e dunque sfondata; che la creazione di ordine non trova giustificazione alcuna, perché l’ordine sorge da un atto supremo di creazione ex nihilo, in forza del quale un sovrano determina quello stato di eccezione in cui la forma di vita della comunità politica viene completamente rimodellata. Un atto supremo che è al contempo un gesto disperato e il farsi sostanza di forze irrequiete che attendono solo la loro messa in forma. Vana pertanto la ricerca di criteri che giustifichino la logica della decisione sovrana o di protocolli che ne restringano la sfera d’intervento. La sovranità, si fa dire a Schmitt, è quella cosa, indefinibile ex ante, che riesce a imporre lo stato di eccezione – non importa che il Governo scelga di sguinzagliare l’esercito per le strade o di paventare l’obbligo vaccinale (al momento senza esercito). Quel che conta è che, quale che sia il mezzo, riesca a riscrivere i codici della cultura sociale e politica di un’intera popolazione. Piagata dalla paura di un rischio esistenziale, l’acqua di una cultura politica liberale si solidifica per il progressivo raffreddamento delle sue passioni democratiche e la popolazione si ritrova in una forma solida le cui forze di coesione si compattano a tutto vantaggio del sovrano. E il sovrano, Mangiafoco en dentelle più che ruvido Leviatano, promette di superare la crisi ma invero la alimenta per ridurre le possibilità che la popolazione torni in quello stato liquido in cui le molecole sono assai più inclini a fughe improvvise e fuoriuscite ingovernabili.

 

Torniamo ora all’11 settembre 2001. La tesi di molti critici delle misure emergenziali introdotte in risposta ai quattro attacchi suicidi compiuti da al Qaida è che l’iniziale emergenza sia stata utilizzata quale pretesto per l’introduzione di una nuova normalità, in cui il valore delle libertà individuali e delle garanzie costituzionali si piega al capriccio di un’amministrazione che ritiene da sé di poter determinare quando davvero si è dinanzi a un’emergenza e quale siano le misure da adottare in tal caso. L’11 settembre realizza il sogno schmittiano persino meglio dell’incendio del Reichstag, perché il Governo non ha avuto bisogno di prove di forza né ha fatto ricorso all’inestetismo di una panoplia di casacche brune; all’opposto, si è presentato come il tutore supremo dei valori democratici, messi sotto attacco dalla barbarie islamista. In tale chiave critica, autori come Kim L. Scheppele[5] e Oren Gross[6] hanno avanzato analisi circostanziate e tutt’altro che inconsistenti per denunciare quel passaggio di stato in forza del quale il Governo statunitense guidato da George W. Bush ha radicalmente alterato i modi di gestione delle minacce terroristiche introducendo forme legali inedite che via via si sono consolidate e sono diventate procedure di routine. Ne segue che, a differenza dello stato di emergenza cui pure altri Presidenti hanno fatto ricorso nel XX secolo, la politica emergenziale post-11 settembre si segnala per chiari tratti eccezionalisti: non ha inteso tanto circoscrivere un periodo di tempo utile a risolvere la crisi, quanto piuttosto rendere la popolazione statunitense avvezza al primato dell’esecutivo, alla subordinazione del giudiziario e alla funzione gregaria del legislativo, anche al di là delle circostanze di emergenza. Le politiche antiterroristiche sono state utilizzate per costruire, in modo affatto legale e anzi proprio mediante l’uso di procedure giuridiche, una nuova normalità, quella di uno stato di emergenza permanente, sempre meno visibile come tale, in cui l’esecutivo è legittimato, di volta in volta, senza grandi scossoni né procedure anomale, a determinare per suo conto cosa sia meglio fare e come farlo.

 

Ma stanno davvero così le cose? Se guardiamo all’eccezionalità dell’11 settembre con il relativo distacco consentitoci dai due decenni che ci separano dal momento in cui tutto ebbe inizio, è lecito avanzare più di qualche dubbio. Per non moltiplicare i quali, sarà bene sgombrare subito il campo da due estremi che rendono il concetto di stato di eccezione non solo poco fruttuoso, ma di fatto impensabile. Il primo estremo è quello, ovviamente, della mera illegalità, qui intesa come contravvenzione patente tanto delle prescrizioni (e proscrizioni) di legge quanto, risalendo i gradi normativi, dei principi fondamentali di un ordinamento: se lo stato di eccezione si risolvesse in una mera eccezione contra legem, ossia in un puro atto di illegalità (magari con intenti eversivi), è chiaro che l’intera questione sarebbe, al più, di ordine giudiziario. Con riferimento a questo primo limite, nulla meglio dell’extraterritorialità dei vari luoghi di detenzione presso i quali si è fatto massiccio ricorso a un catalogo piuttosto vario di torture fisiche e psicologiche – extraterritorialità scientemente ricercata e, finché possibile, conniventemente taciuta – comprova l’incompatibilità (e la consapevolezza, da parte dei vertici politici e militari, di tale statuto eslege) tra le cosiddette enhanced interrogation techniques e i principi a fondamento della Costituzione statunitense[7]. Fare del ricorso alla violenza non autorizzata dalle norme vigenti un caso di stato di eccezione significa perdere ogni contezza sia dell’ingiustificabilità della prima sia della salienza del secondo. E – già che siamo in tema – giustificare la tortura significa, quand’anche, far collassare il concetto stesso di Stato di diritto (sicché, per capirci, non avremmo un ordinamento liberal-democratico spinto ai suoi limiti estremi di garanzia, ma un brutale stato di polizia che si incipria con fumose e nauseanti spruzzate di extrema ratio). All’estremo opposto, non è possibile parlare di stato di eccezione a riguardo di atti normativi aventi a tutti gli effetti forza di legge in quanto deliberati ed eseguiti nel rispetto dell’iter procedurale previsto dall’ordinamento: anche in questo caso, non si tratta di difendere una qualche forma di legalismo etico (secondo il quale ciò che la legge impone è sempre giusto), quanto piuttosto di richiamare il fatto che, di nuovo (anche se per ragioni opposte), scindendo il nesso tra forma e contenuto di legge va perso quel contrappunto tra ordinamento giuridico e forme della sua effettività che costituisce, e fa pulsare, il cuore di tenebra dello stato di eccezione.

 

Sarà bene ribadire quanto detto in apertura: lo stato di eccezione è uno stato di emergenza che da transitorio si fa strutturale (e dunque non viene più percepito come straordinario), anzitutto tramite un mutamento – visibile, duraturo e socialmente rilevante – delle modalità di interazione adottate all’interno di un determinato contesto comunitario. È uno stato di emergenza che tramite normopoiesi e ingegneria sociale si spinge e riesce a ridefinire i parametri della normalità, ossia di ciò che viene considerato normale – e dunque irriflessivamente fatto proprio – dai membri di una data comunità. “Normalità” qui non indica altro che il complesso dei modi usuali e ricorrenti di immaginare, pianificare, condurre la vita individuale e collettiva, le pratiche più diffuse e consolidate in cui si concreta l’esistenza quotidiana. Se così è, la domanda sul presunto stato di eccezione che avrebbe visto la luce con ground zero va rimodulata come segue: dovremmo davvero interpretare l’11 settembre 2001 e ciò che ne è scaturito sul piano legale (e illegale) come una situazione emergenziale che, a seguito di determinati indirizzi governativi, ha fatto sì che qualcosa che fino a quel momento risultava inconcepibile o comunque inaccettabile per parte preponderante della popolazione sia entrato poi a far parte, in tempi peraltro relativamente brevi, dell’orizzonte di senso e delle abitudini di vita dei soggetti coinvolti?

 

Con lo sguardo retrospettivo che la nottola eccezionalista sempre richiede, a noi pare che la risposta non possa che essere negativa. Non solo la straordinarietà delle varie misure adottate dall’amministrazione Bush è stata via via sempre più riconosciuta per ciò che di fatto era, ossia una diversione senza precedenti rispetto ai principi della Costituzione (e qui poco contano piano giudiziario e dibattito giurisprudenziale, essendo in questione anzitutto la percezione che di tali misure hanno avuto, e sempre più con il passare degli anni, cittadine e cittadini). Ma – ed è soprattutto questo il punto – è venuta maturando una sempre più evidente sensibilità circa l’assoluta necessità di un maggiore e più adeguato controllo, costituzionale e civico, degli atti del Governo, e più in generale a riguardo delle possibili minacce ad ambiti fondamentali e particolarmente delicati della vita dei singoli (si pensi, per fare solo l’esempio forse più eclatante, alla salvaguardia della privacy nelle sue varie declinazioni[8]). Se dunque lo stato di eccezione si caratterizza per un’eccezionalità che si fa, col tacito e complice incedere del tempo, normalità (e talvolta finanche norma), ebbene l’11 settembre è ben lungi dal potersi considerare un esperimento riuscito – volontario o meno che lo si ritenga. Non solo, infatti, le varie sacche di illegalità – luoghi di detenzione, status dei detenuti, secretazione degli atti, procedure eccezionali di gestione delle emergenze – sono state eliminate dalle amministrazioni successive (con qualche ritardo, va detto). Non solo non si è scivolati lungo alcun piano inclinato verso il potenziamento delle competenze e dei poteri dell’esecutivo. Non solo, in sintesi, non si è avuta alcuna normopoiesi, ossia alcuna rimodulazione di quanto di fatto considerato “normale”, almeno in termini di garanzie e di diritti fondamentali degli individui. Ma è addirittura aumentata la sensibilità generale a riguardo della delicatezza di certi aspetti e della conseguente necessità di una maggiore cura nella loro gestione. Se insomma lo stato di eccezione è un virus tanto più potente quanto più riesce a eludere le barriere del sistema immunitario, tentando di farsi percepire dall’organismo ospitante quale parte costitutiva di esso, l’11 settembre è un caso di scuola di un esperimento (o una sperimentazione) sociale clamorosamente fallito. Nessun passaggio di stato, dunque.

 

Dal che segue un caveat metodologico che riteniamo di una qualche rilevanza: la diagnosi dello stato di eccezione è operazione clinica piuttosto delicata, che dunque va condotta con la dovuta cura; soprattutto, è il caso di usare la massima cautela, evitando recise e sbrigative denunce che finiscono per vedere eccezioni e rotture epocali ogniqualvolta si sia di fronte a un’alterazione, reale o presunta, del corso usuale degli eventi. Lo stato di eccezione non è il collettore di ogni deriva emergenziale, né l’indistinto spazio concettuale in cui confinare quanto non pare avere rapporti con la logica normativa di un dato ordinamento. E non lo è non solo perché la divaricazione tra norme di legge e condizioni per la realizzazione del diritto è luogo classico, dunque tutt’altro che eccezionale, dell’analisi politico-giuridica; né solo perché, com’è evidente, tale divaricazione può darsi in forme più o meno fisiologiche e, di riflesso, più o meno straordinarie. Ma soprattutto perché, a prescindere dalla fattispecie a sé stante dello stato di emergenza (che dell’eccezione, come detto, è la forma solo potenziale), lo stato di eccezione stesso si dice e declina in molti modi: un conto è una guerra, altro un attacco terroristico con finalità eversive, altro ancora un’epidemia, per non parlare di una catastrofe ambientale – modalità che vanno opportunamente distinte e analizzate separatamente, perché diversi sono i poteri statali e gli attori sociali chiamati in causa e diverse le strategie di risoluzione (e le eventuali contromisure oppositive)[9]. Certo, distinguere è faticoso, chi voglia farsi un’idea più che impressionistica rischia di perdersi e il prestigio di chi denuncia (per non parlare del fascino) decresce in proporzione. Ma chissà che la scienza (ché tale è anche quella sociale), a conti fatti e con un po’ di pazienza, non abbia dopotutto a guadagnarci.

 

 

[1] Ci soffermiamo su queste caratteristiche dello stato di eccezione, come distintive rispetto ad altre condizioni emergenziali, in Cos’è lo stato di eccezione, Nottetempo, Milano 2022.

[2] Abbiamo intrapreso un compito talmente ingrato in altre sedi, cui ci permettiamo di rinviare per una difesa più robusta di quanto qui asserito in The Legal Theory of Carl Schmitt, Routledge, Abingdon 2013; L’indecisionista. Carl Schmitt oltre l’eccezione, Quodlibet, Macerata 2020; Carl Schmitt’s Institutional Theory: The Political Power of Normality, Cambridge University Press, Cambridge 2022.

[3] Carl Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Id., Le categorie del “politico”. Saggi di teoria politica, il Mulino, Bologna 1972, pp. 27-86.

[4] Fatto che curiosamente la letteratura specialistica, perlopiù italiana, tiene in pochissimo conto, considerando lo Schmitt del 1922 un genio illuminato e quello del 1933 un debosciato opportunista.

[5] Si vedano ad esempio Kim L. Scheppele, “Law in a Time of Emergency: States of Exception and the Temptations of 9/11”, in University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law 6(5), 2004, pp. 1001-1083; Id., Exceptions that Prove the Rule: Embedding Emergency Government in Everyday Constitutional Life, in Stephen Macedo, Jeff Tulis (eds.), The Limits of Constitutional Democracy, Princeton University Press, Princeton 2010, pp. 124-154.

[6] Si vedano ad esempio Oren Gross, “What ‘Emergency’ Regime?”, Constellations 13(1), 2006, pp. 74-88; Oren Gross, Fionnuala Ní Aoláin, Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

[7] Per una critica puntuale di tale serie di misure, la cui più nota difesa si trova in Alan Dershowitz, Why Terrorism Works: Understanding the ThreatResponding to the Challenge, Yale University Press, New Haven and London 2002, si vedano Oren Gross, “Are Torture Warrants Warranted? Pragmatic Absolutism and Official Disobedience”, Minnesota Law Review 88, 2004, pp. 1481-1555 e Bob Brecher, Torture and the Ticking Bomb, Blackwell, Malden 2007.

[8] Cfr., da ultimo, Eric Tucker, Hannah Fingerhut, “Americans warier of US government surveillance: AP-NORC poll”, https://apnews.com/article/technology-afghanistan-race-and-ethnicity-racial-injustice-government-surveillance-d365f3a818bb9d096e8e3b5713f9f856.

[9] Si veda, al riguardo, Tom Ginsburg, Mila Verst, “The Bound Executive: Emergency Powers during the Pandemic”, International Journal of Constitutional Law, 2021, https://doi.org/10.1093/icon/moab059.


Da  http://www.leparoleelecose.it/?p=42313


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