23 agosto 2018

F. LO PIPARO, Liberiamoci dalla prigione delle ideologie.







     Franco Lo Piparo è stato e continua ad essere, per me, uno dei critici più acuti ed originali di Antonio Gramsci. Anche se non ho condiviso il suo ultimo affannoso e discutibile bisogno di separarlo  dalla composita ed articolata tradizione marxista, ho sempre riconosciuto al filosofo bagherese la buona fede e il disinteressato desiderio di sottolineare l'originalità del  grande uomo e pensatore sardo.
     Oggi mi piace condividere con lui una nota sul drammatico momento politico e sociale che sta vivendo il nostro Paese. (fv)
 
AIUTIAMOCI A CAPIRE AL DI LÀ DELLE NOSTRE OPZIONI IDEOLOGICHE
 Franco Lo Piparo

      Le maggioranze politiche, elette con libere votazioni, svolgono i loro programmi che, a seconda dei casi, a volta ci trovano consenzienti altre volte no. È la normale dialettica politica in uno Stato di diritto. Il tutto si svolge all’interno di un quadro normativo generale che non è nella disponibilità di nessuna forza politica violare. Parte fondamentale del quadro normativo è anzitutto la Costituzione.
Fatta questa premessa, riporto il parere di Giovanni Maria Flick, ex giudice della Corte costituzionale, sul caso inedito dei migranti, salvati dall’annegamento da una nave italiana, ai quali non è concesso di sbarcare nonostante non ci siano provvedimenti della magistratura che lo impedisca:

«L’articolo 13 della nostra carta dice che la libertà personale può essere limitata solo nei casi previsti dalla legge e con atto motivato dell’autorità giudiziaria. La nave italiana è territorio italiano a tutti gli effetti. A me sembra che queste persone siano entrate in Italia quando sono salite a bordo della nave. A questo punto è logico che si debba applicare quest’articolo della Costituzione» («Repubblica» di oggi).
Riporto qui l’art. 13 della Costituzione:
«La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedi- menti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva».

Non sono un costituzionalista né tantomeno un tuttologo e so che la comprensione di alcuni testi richiede competenze tecniche che, nel caso specifico, non ho. Qualcuno potrebbe fornire argomenti giuridici contro l’asserzione di Flick? Saremmo lieti in tanti di leggerli e imparare.

Franco Lo Piparo

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