RIPRENDIAMOCI LA SOVRANITA'
Giovanni Nuscis
Il regionalismo è morto, ha affermato qualche settimana fa il prof. Valerio Onida (Presidente emerito della Corte Costituzionale) in una trasmissione di La7, perché il Parlamento non ha mai voluto emanare i principi riguardanti le materie di legislazione concorrente. L’art. 117 Cost. recita infatti: “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Lo Stato non ha dunque applicato la Costituzione, impedendo così ai Consigli regionali di emanare i previsti regolamenti necessari per affrontare e risolvere i problemi concernenti le materie attribuite alla competenza regionale. Pensiamo in particolare ad alcune materie: tutela della salute, alimentazione, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
E’ bene allora rileggere attentamente l’art. 5 della Costituzione: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.” Rimarcherei ancora l’ultimo periodo: “adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.” Lo Stato centrale ha invece preferito saturare di norme l’ordinamento giuridico, all’occorrenza dettagliatissime a seconda degli interessi da tutelare, piuttosto che riconoscere l’autonomia dei territori. La Sardegna, in particolare, è un territorio paralizzato, sotto scacco in alcuni dei settori su indicati (si pensi all’annoso problema dei trasporti e a quello dell’energia), le cui istituzioni preferiscono fare “Patti” col Governo piuttosto (Patto con la Sardegna, Patto con la Sicilia), affidarsi alla benevolenza del “sovrano” piuttosto che rivendicare la propria sovranità naturale e riconosciuta. Il suo essere regione a statuto speciale poco o nulla le ha dunque giovato, non ostante la chiara e inequivocabile previsione sulla Carta: (Art. 116 Cost.) “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.”
Da questa grave e imperdonabile omissione da parte dello Stato, e dall’accondiscendenza dei governi regionali sono nate lotte dure e drammatiche nei territori (No Triv, No Tav, No Chimica verde, NO basi, No inceneritori, No termovalorizzatori etc.), e conflitti coi Governi: sui quale premono, come è noto, lobby accorte e spregiudicate nell’imporre articoli e commi che decretino la loro fortuna. Crescente, pertanto, è il sentimento di rabbia e disperazione dei cittadini per essere stati spogliati di una sovranità che sarebbe dovuta essere intangibile.
La proposta di riforma Renzi – Boschi, se dovesse passare, assesterebbe colpi mortali all’autonomia dei territori e non solo. L’art. 31 del disegno di legge costituzionale N.1429-D modificherebbe l’art. 117 Cost. prevedendo:
1) l’eliminazione della legislazione concorrente (da parte dello Stato e delle regioni) con attribuzione di materie importanti, in essa ricomprese, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza, di porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale); proprio le materie, dicevamo, che sono da anni terreno di lotte e rivendicazioni. A compensazione di ciò, è prevista una clausola che sa di sovrana concessione: “È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva.” Concessione che è difficile non pensare condizionata alla sottomissione delle istituzioni regionali alla linea politica della coalizione governativa, prima ancora che della maggioranza parlamentare. Un accentramento di potere da parte dello Stato che si giustifica, sostengono i fautori e i sostenitori della riforma, con la necessità di uniformare la normativa attualmente disomogenea, sullo stesso tema, nelle diverse regioni. Un problema che si sarebbe potuto evitare, abbiamo detto, con la corretta emanazione da parte dello Stato dei principi a cui le regioni si sarebbero dovute attenere nella emanazione dei regolamenti. Ma la soluzione ottimale sarebbe stata ovviamente un’altra: quella di sostituire l’attuale Senato con uno eletto dai cittadini, e dunque rappresentativo dei territori, chiamato a decidere su tutte le materie di pertinenza regionale (che, per inciso, dovrebbero essere la maggior parte delle materie). Invece di prevedere, nella proposta di riforma di cui si discute, un Senato di nominati. Riguardo invece specificamente alla Sardegna e alle altre regioni a statuto speciale, l’art. 39, co. 13 della proposta di riforma prevede che: “Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.” Un percorso che si presume assai lungo e pericoloso, negli esiti finali, da formalizzarsi comunque attraverso una legge costituzionale. I contenuti dei nuovi statuti dipenderanno perciò anche qui più che da lungimiranza e spirito democratico da una gentile concessione del Parlamento unita alla forza contrattuale di ciascuna regione. Difficilmente, però, potranno discostarsi troppo dall’ambito di competenze delle regioni a statuto ordinario, onde evitare rivendicazioni e conflitti, con richiamo al principio di eguaglianza dell’art. 3 della Costituzione.
2) Se da un lato lo Stato, quale dominus assoluto, potrà “delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva.”, per contro, e più pericolosamente, “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.” (Clausola di supremazia). In tal caso il Governo arriverebbe dunque a scavalcare tutte le Regioni ad eccezione di quelle a statuto speciale, che, a maggior ragione – secondo lo spirito generale di questa riforma – non potranno avere competenze di molto superiori a quelle a statuto ordinario.
3) Trova infine conferma nella proposta di riforma, riguardo all’art. 117 Cost., quanto già previsto dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.” Un vincolo tombale che spegne ogni residuo sogno di autonomia, in palese contraddizione, ricordiamolo ancora, coi principi sanciti all’art. 5 Cost.: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.” L’autonomia verrebbe dunque in realtà ridotta ai minimi termini, sancendo la sottomissione dei cittadini – nelle questioni che riguardano i territori in cui vivono – alle decisioni che giungono da Roma, come nelle dittature.
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E’ innegabile che scelte così contraddittorie con lo spirito e i principi codificati dal Costituente vanno di pari passo con la perdita crescente di democrazia, soprattutto nelle scelte operate negli ultimi anni, confermata dal palpabile scollamento tra le scelte istituzionali e i bisogni e le attese della maggioranza dei cittadini.
Al riguardo vanno fatte alcune considerazioni:
1. Il sistema politico scelto dai Costituenti – una repubblica parlamentare – caratterizza le forme di espressione della sovranità: riconosciuta al popolo ma demandata, preminentemente, ai suoi rappresentanti eletti. Troppo recente e doloroso era il ricordo del populismo deleterio, nel periodo fascista, teleguidato dalla propaganda di regime (coi cinegiornali tronfi e menzogneri), platealmente manifestato nelle affollate, acclamanti adunate di Piazza Venezia. Ma va soprattutto considerato che una democrazia direttamente esercitata dai cittadini, coinvolti in tutte le scelte politiche, sarebbe stata di ardua se non di impossibile realizzazione. Sappiamo, infatti, la quantità di informazioni (in un mondo sempre più complesso) e di energie che sarebbero necessarie per elaborare soluzioni ed esprimere scelte con un minimo di consapevolezza e competenza; e possiamo anche intuire quanto sarebbe onerosa e dunque insostenibile per tutti la gestione di continue assemblee per decidere su tutto; da qui la scelta del Costituente: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.” (art. 49 Cost). Cosa siano però poi diventati i partiti ce lo raccontano soprattutto negli ultimi decenni le cronache politiche e giudiziarie, nell’intreccio letale tra ambizioni personali e interessi economici e lobbistici, finalizzati all’accaparramento di risorse pubbliche e di privilegi, a scapito dell’interesse collettivo.
2. Il connubio, fino a non molti anni fa pressoché indiscutibile, tra il sistema partitico e la sua prescelta, strategica rappresentanza all’interno delle istituzioni è la strozzatura che ha bloccato e blocca l’ideale flusso democratico dal “popolo sovrano” ai suoi effimeri rappresentanti eletti, marginalizzando i bisogni reali a favore delle scelte autoreferenziali al sistema: che ne orienta / impone le scelte. In considerazione del fatto che “L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.” (art. 71, 1° co. Cost.). Una strozzatura che non solo dunque blocca il flusso di richieste ma che ha trasformato le istituzioni in fortini inespugnabili, e comunque insensibili a qualunque giusta istanza fondata su diritti pur riconosciuti nella stessa Carta costituzionale.
3. Gli unici strumenti di auto rappresentanza in capo al “popolo sovrano”, all’interno della Costituzione sono: 1. Le proposte di iniziativa popolare (“Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.” (art. 71, 2° co.); 2) i referendum abrogativi (“È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.” […]”La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. (Art. 75 Cost.). La riforma Renzi – Boschi ha di fatto scoraggiato ulteriormente il ricorso a tali strumenti, nel primo caso, triplicando il numero degli elettori proponenti una legge di iniziativa popolare, e, nel secondo, lasciando invariato sia il numero degli elettori richiedenti l’abrogazione sia quello dei partecipanti alla votazione (la maggioranza degli aventi diritto); prevedendo però, facendolo passare per un miglioramento dello strumento di democrazia diretta, che “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.” (Art. 15 del Disegno di legge costituzionale); ben sapendo, nell’attuale contesto e con gli strumenti a disposizione, quanto sia ormai inarrivabile la soglia delle 500.000 firme; strumenti, dunque, resi ancor più inaccessibili ai cittadini.
4. L’attuale legge elettorale, n. 52 del 6 maggio 2015 (Italicum)(promossa principalmente dal PD col sostegno di Forza Italia) per l’elezione della camera dei deputati, come le precedenti leggi crea le condizioni per il consolidamento di un sistema politico blindato e auto referenziale, con l’egemonizzazione delle istituzioni da parte di un solo partito. La legge prevede un doppio turno con premio di maggioranza; cosicché nell’ipotesi in cui al primo turno un partito non raggiunga l’arduo obiettivo del 40% dei voti, col conseguente “premio” 340 seggi (!), i due partiti più votati andranno al ballottaggio, dove, indipendentemente dalla percentuale di voti presi al primo turno (per ipotesi, anche il 10%, mancando la previsione di una soglia minima che non sia quella di sbarramento), il partito maggiormente votato si prenderebbe 340 seggi. E’ previsto inoltre uno sbarramento al 3%, volto a escludere i piccoli partiti, e la designazione di un capolista “bloccato” in ogni collegio da parte di ogni partito, con la possibilità di candidature fino a un massimo di 10 collegi. Tale sistema, che esclude la presenza in Parlamento di piccole forze politiche, è bene ancora rimarcare che non prevedendo una soglia minima al di sotto della quale il premio di maggioranza non verrebbe attribuito, può vedere dunque affidato il potere legislativo ed esecutivo a una forza politica non rappresentativa dell’intero corpo sociale. Il partito vincitore, col suo premio consistente, finisce infatti per imporre la sua volontà in Parlamento a colpi di maggioranza e senza alcuna discussione e mediazione con le minoranze. Come infatti adesso avviene: nel trionfo della governabilità a scapito della democrazia e dei diritti.
5. La legge elettorale della regione Sardegna (12 novembre 2013) è stata anch’essa la mortificazione della democrazia e del diritto di tutti i cittadini a una rappresentanza nell’Assemblea regionale. In questo caso, così come è avvenuto alle ultime elezioni regionali, il premio di maggioranza va alla coalizione di partiti che lo sostengono, a patto che il candidato presidente ottenga almeno il 25% dei voti. Alle liste collegate al presidente eletto viene assegnato un premio di maggioranza del 60% dei seggi nel caso in cui il presidente abbia ottenuto una percentuale di preferenze superiore al 40%; se invece la percentuale di preferenze è compresa fra il 25% e il 40%, è attribuito il 55% dei seggi; mentre alcun premio viene assegnato se il presidente ha avuto meno del 25% dei voti.
Particolarmente iniqua è stata la previsione di una soglia di sbarramento del 10% per le coalizioni e del 5% per le liste non coalizzate; limite, quest’ultimo, che non sussiste per i partiti facenti parte di coalizioni che abbiano superato il 10%. La mancata attribuzione di seggi alla coalizione di Michela Murgia (col 6,67% dei voti), candidata presidente per la lista Sardegna Possibile alle ultime elezioni regionali è stata la conseguenza più eclatante e paradossale di questa legge iniqua, considerando che la sua coalizione ha ottenuto circa 76.000 voti, e la Murgia il 10% di voti personali, come candidata.
Conclusioni
Come abbiamo visto, la Costituzione non è dunque mai stata applicata fino in fondo in alcune sue parti, e la sovranità, la democrazia e i diritti delle persone, pur in essa codificate con chiari e inequivocabili principi, si trovano oggi su un guado ancora da attraversare.
Tale situazione andrebbe a peggiorare con l’approvazione della riforma costituzionale e il permanere dell’attuale legge elettorale; una combinazione che inciderebbe profondamente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato (quello esecutivo che si accresce pericolosamente a danno di quello legislativo) e tra le diverse istituzioni (tra lo Stato che accentra i suoi poteri su tutte le materie importanti, e le regioni che per contro perdono i loro poteri su tali importanti materie riguardanti i loro territori) previsto con intelligenza e lungimiranza dal Costituente. Una sola forza politica che grazie al premio di maggioranza imporrebbe alle altre forze le sue decisioni, in modo incontrastato; così come sta avvenendo ora, senza discussione e confronto con le forze politiche della minoranza, zittite dal peso preponderante dei numeri. Ciò in un quadro democratico già compromesso dalla pesante assenza, in aula, delle forze politiche che non hanno raggiunto la soglia del 3%. Là dove l’esigenza che tutti i cittadini siano almeno un minimo rappresentati, in proporzione ai voti presi, dovrebbe essere il sale della democrazia e il suggello di un’autentica sovranità.
In questo scenario, la non approvazione della proposta di riforma sarà però solo un primo passaggio verso un’auspicata, maggiore democrazia e un più giusto equilibrio di poteri tra lo Stato e i territori.
Dopo il 4 dicembre, buon senso vorrebbe che si elabori immediatamente una proposta di legge per la modifica dell’attuale legge elettorale che riporti al sistema proporzionale puro. Ciò affinché nessuna voce venga esclusa dal Parlamento per le importanti scelte che dovrebbero successivamente compiersi: per restituire democrazia e sovranità ai cittadini e ai territori.
Giovanni Nuscis
Testo ripreso dal sito LA POESIA E LO SPIRITO
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