Costituzione della Repubblica Italiana (1947), Disposizioni transitorie e finali, XII
"E` vietata la riorganizzazione, SOTTO QUALSIASI FORMA, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista".
Questa norma e' stata
applicata sempre a favore dei neofascisti. Forse una spiegazione può trovarsi
nella famigerata amnistia che Togliatti, Ministro di Grazia e Giustizia,
concesse ai fascisti nel dopoguerra. (fv)
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