Sembra che oggi in tanti - anche tra coloro che sono istituzionalmente preposti ad osservare e a fare osservare le Leggi della nostra Repubblica antifascista - abbiano dimenticato, insieme al fondamento antifascista della nostra Costituzione, una Legge ancora in vigore:
LEGGE 20 giugno 1952, n. 645
Art. 1.
(Riorganizzazione del disciolto partito fascista)
Ai fini della XII disposizione
transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha
riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o
un movimento persegue finalita’ antidemocratiche proprie del partito
fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di
lotta politico o propugnando la soppressione delle liberta’ garantite
dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i
valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista,
ovvero rivolge la sua attivita’ alla esaltazione di esponenti,
principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie
manifestazioni esteriori di carattere fascista.
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