24 settembre 2014

SULL'ART. 18 CHI BARA?


Si discute moltissimo sull'articolo 18 e il livello degli interventi è quello che è. A volte, come nel caso del pezzo che proponiamo, viene spontaneo chiedersi se si è solo in presenza di un imbecille o se più sottilmente si cerchi di prenderci per i fondelli spacciandoci per questione di economia o di diritto quello che invece è semplicemente la forma simbolica (e dunque estremamente efficace) della riaffermazione definitiva e totale del potere padronale in fabbrica. Magari, più realisticamente, le due cose insieme.

Stefano Feltri 

Articolo 18. L’atto di fede nelle virtù del licenziamento  
IL PUNTO non è se è giusto abolire l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, ma come decidiamo se è giusto o sbagliato. Le imprese non assumono perché temono di non poter licenziare? Restano nane, sotto i 15 dipendenti, per evitare la soglia che fa scattare l’obbligo di reintegro del lavoratore cacciato senza giusta causa? Ha ragione Renzi o la Cgil? Per rispondere bisognerebbe avere dei dati che permettano di fare una scelta motivata e non ideologica. In teoria questa volta dovremmo averli.

Perché a gennaio è stato pubblicato il monitoraggio della riforma Fornero del 2012 che ha modificato, tra l’altro, l’articolo 18: la novità è che in caso di licenziamento disciplinare o per ragioni economiche giudicato illegittimo (ma non discriminatorio, che è nullo), il giudice può decidere se applicare il reintegro del lavoratore o un risarcimento tra le 12 e le 24 mensilità. Qualcosa è cambiato: l’indice Ocse che misura la difficoltà dei licenziamenti in Italia è passato dal 4,5 del 2008 al 3,5 del 2013 e, come sottolinea il ministero del Lavoro nel documento, è la prima volta che la flessibilità del mercato aumenta grazie alla maggiore facilità di licenziamento di chi ha un contratto a tempo indeterminato (anche se il 75 per cento dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo avviene nelle aziende con meno di 15 dipendenti, e dunque senza articolo 18).

Le assunzioni sono aumentate grazie alla modifica dell’articolo 18? La risposta, semplicemente, è che non lo sappiamo. Questo nel rapporto del ministero non c’è scritto. Sappiamo solo che – forse – un po’ di super precari (tipo lavoro a chiamata) hanno brevi contratti a tempo determinato, leggero miglioramento. Ma cambiare la disciplina del mercato del lavoro in piena recessione non permette di misurarne bene gli effetti. Qualche economista vi dirà che licenziamenti un po’ più facili rendono anche le assunzioni un po’ più facili, altri sosterranno che o si cancella del il reintegro dalle sanzioni o niente cambia, altri ancora vi spiegheranno che è irrilevante l’articolo 18. Ma di solito si tratta di convinzioni personali, viene richiesto un atto di fede più che di comprensione.

Tutti i precari italiani scambierebbero il loro co.co.co., co.co.pro. o partita Iva con un contratto a tempo indeterminato e a tutele crescenti. Perché la loro condizione di sicuro non peggiorerebbe. Se invece chiedete loro: “Volete essere facilmente licenziabili il giorno (lontano) che sarete assunti?”, saranno meno entusiasti. Eppure il dibattito sul lavoro parte sempre dalla facilità di licenziamento, anche se non vi è proprio alcuna prova numerica che sia la variabile decisiva.

Il fatto, 24 settembre 2014

Nessun commento:

Posta un commento